Art. 5.
(Concessione in uso di immobili demaniali di interesse storico o artistico).

      1. Nei centri, quartieri e siti riconosciuti di interesse storico o artistico, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono concedere in uso beni immobili demaniali di interesse storico o artistico da destinare anche a strutture e a impianti di ricettività e di fruizione turistica, ricreativa e culturale, previo accertamento, da parte delle

 

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soprintendenze competenti, della compatibilità della destinazione prevista con la salvaguardia dell'interesse storico o artistico del bene.
      2. La concessione ha durata triennale e prevede l'obbligo per il concessionario di provvedere al restauro e alla conservazione del bene e alla fruizione da parte del pubblico secondo modalità fissate nella convenzione. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di concessione degli immobili, ivi comprese le garanzie che il concessionario deve prestare. Per il restauro e la conservazione dell'immobile può essere erogato al concessionario il contributo statale previsto dall'articolo 35 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fino al 50 per cento del costo totale degli interventi.